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Regolamento

L’ufficio per l’insegnamento della Religione Cattolica ha come fine: la formazione permanente degli Insegnanti di Religione (IdR), gestire secondo le vigenti disposizioni, nel territorio della Diocesi, l’organico degli IdR, mantenere un dialogo costante con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (compresi gli Istituti d’ispirazione cattolica). A questo riguardo si evidenziano due aspetti importanti:

Abilità Pedagogica

«La CEI suggerisce di intendere questo requisito come specifica capacità di insegnare, documentata dagli studi seguiti e concretizzata dall’indicazione dell’ordine e grado di scuola in cui l’Idr possa più fruttuosamente svolgere la sua funzione»1. La diocesi, per il riconoscimento dell’idoneità, prevede prove finalizzate anche all’accertamento dell’abilità didattico pedagogica.2
Secondo le vigenti indicazioni ministeriali sono previste eventuali esperienze di tirocinio nelle scuole.

Aggiornamento

Tutti gli IdR, compresi gli insegnanti curriculari di scuola dell’infanzia e primaria che svolgono IRC, sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di formazione spirituale e aggiornamento professionale organizzati dall’Ufficio IRC, ai quali ogni anno viene attribuito un punteggio per un elenco meritorio generale degli IdR4. La mancata frequenza ai corsi può comportare la revoca dell’attestato di idoneità all’insegnamento5.

L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.

PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ:
CODICE DI DIRITTO CANONICO – Promulgato da S.S. Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983
Canone 800:
§1. È diritto della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado
§2. I fedeli favoriscano le scuole cattoliche, cooperando secondo le proprie forze per fondarle e sostenerle.
Canone 803:
§1. Per scuola cattolica s’intende quella che l’autorità ecclesiastica competente o una persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l’autorità ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto.
§2. L’istruzione e l’educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguano per retta dottrina e per probità di vita.
§3. Nessuna scuola, benché effettivamente cattolica, porti il nome di scuola cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica.
Canone 804:
§ 1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.
§ 2. L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.
Canone 805:
È diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.
DELIBERA CEI – Approvata a maggioranza assoluta dalla XXVIII Assemblea Generale (18-22 maggio 1987), in NCEI 1987, 10/288. Non ha carattere propriamente normativo, tuttavia costituisce un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 dello Statuto della CEI.

RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITÀ AD INSEGNARE LA RELIGIONE CATTOLICA AL PERSONALE DOCENTE E DI RUOLO NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI.

DELIBERA CEI N. 41 – Approvata dalla XXXII Assemblea Generale (14-18 maggio 1990)
RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA IDONEITÀ’ ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE
§ 1. L’Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli laici o religiosi domanda per il riconoscimento dell’idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l’Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante, documenti, testimonianze, colloqui, o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L’Ordinario del luogo riconosce l’idoneità mediante proprio decreto.
§ 2. L’Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 804 e 805 § 2, l’idoneità all’insegnamento della RC al docente del quale sia stata accettata una grave carenza concernente la retta dottrina o l’abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.
§ 3. L’Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell’idoneità convoca l’insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni. Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall’insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l’incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo. Il decreto di revoca dell’idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56. L’Ordinario del luogo dà comunicazione all’autorità scolastica competente che l’idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.
DELIBERA CEI – Approvata a maggioranza assoluta dalla XXXIV Assemblea Generale (6-10 maggio 1991), in NCEI 1991, 4/96. Non ha carattere propriamente normativo, tuttavia costituisce un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 dello Statuto della CEI.

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE
L’Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.
A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n. 41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:
l. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare la religione cattolica:
La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell’interesse effettivo per l’insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa, che può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni con specifica finalità di aggiornamento in ordine all’insegnamento della religione cattolica o dall’impegno a parteciparvi a breve scadenza.
La necessaria coerenza con i valori da proporre nell’insegnamento della religione cattolica, impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cattolica.
2. Per quanti aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:
2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
2.2. Per quanto riguarda l’abilità pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la sua preparazione pedagogica (p. es., avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina l’ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l’insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove.
2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.
N.B.: In occasione della notifica del riconoscimento dell’idoneità, è necessario comunicare agli insegnanti di classe, disponibili e idonei a insegnare religione cattolica, i corsi e le iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi nel corso dell’anno scolastico, avvisandoli altresì che l’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell’idoneità.
Requisiti per insegnanti titolari di sezione/classe/modulo che vogliono impartire la Religione Cattolica nella propria sezione/classe/modulo:
(art. 2.6 Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 – Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana)
Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall’autorità scolastica, sentito l’Ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
(art. 4.4 Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 – Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana)
Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6 dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano.
Gli insegnanti dichiarano la propria disponibilità all’I.R.C. alla scuola che lo comunica al Servizio IRC entro i termini stabiliti.
Il Servizio IRC per riconoscere l’idoneità richiede che:
– venga presentata la lettera del parroco che attesta le condizioni necessarie ad essere insegnanti di religione secondo i canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico
– vengano frequentati i corsi organizzati annualmente dall’ufficio. Tutte le informazioni saranno comunicate alle scuole. La partecipazione sarà obbligatoria, pena la non conferma o il non rilascio dell’idoneità.
Profili di qualificazione degli insegnanti di religione cattolica.
Per l’insegnamento nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado:
a – Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da facoltà approvate dalla Santa Sede;
b – Licenza in teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da facoltà approvate dalla Santa Sede;
c – Baccellierato in teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito da facoltà approvate dalla Santa Sede;
d – Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
e – Magistero in Scienze Religiose6, rilasciato da un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede;
f – Diploma in Scienze Religiose triennale7, rilasciato da un Istituto riconosciuto dalla CEI, purché congiunto con laurea civile.
g – Laurea magistrale in Scienze Religiose8.

1.1.2. Per l’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e Primaria:
a – Diploma in Scienze Religiose triennale9, rilasciato da un Istituto riconosciuto dalla CEI.
b – Per i sacerdoti, diaconi, religiosi o membri di vita consacrata è valido anche un Diploma di cultura religiosa di una scuola di formazione religiosa o un Attestato di positiva partecipazione ad un corso equipollente alla Scuola di formazione teologica10.
Elenco docenti per titoli e servizi
Sulla base delle domande presentate ed in relazione ai titoli posseduti e il conteggio degli anni o giorni di insegnamento, si compilano gli elenchi per titoli e servizi per gli IdR di ruolo, IdR a tempo determinato, IdR aspiranti all’IRC, secondo il grado scolastico, che rimane ad uso dell’Ufficio.
Si ricorda che tale elenco non vincola l’Ordinario diocesano.11
Esso rappresenta uno strumento per l’individuazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli IdR.
Incarichi
Condizioni e modalità per gli incarichi
Di norma tutte le assegnazioni sui posti d’insegnamento disponibili si effettuano nell’ordine di inclusione nei predetti elenchi, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell’Ordinario diocesano12.
L’orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell’Infanzia (24 di lezione e 1 ora a disposizione), 22 ore nella scuola Primaria (più 2 ore per la programmazione), 18 ore nella scuola secondaria di 1° e 2° grado.
In mancanza della disponibilità di tali orari, fino ad un massimo possibilmente di tre istituzioni scolastiche, saranno assegnati posti di consistenza ridotta.
Incarichi per IdR di ruolo
L’Ordinario provvede, quando necessario e d’intesa con il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, alla proposta di nomina per la sede degli IdR in ruolo seguendo le indicazioni della graduatoria regionale e l’elenco per titoli e servizi generale dell’Ufficio diocesano di IRC.

Incarichi per IdR a tempo determinato
L’Ordinario diocesano provvede, annualmente e d’intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina per la sede e il monte ore degli IdR13.

Nuovi incarichi per IdR
Dopo aver espletato, in ordine:
a) le operazioni di utilizzazione totale del personale soprannumerario,
b) le operazioni di trasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta,
c) eventuali incarichi o trasferimenti d’ufficio, a discrezione dell’Ordinario diocesano, saranno convocati per l’assegnazione della loro prima sede di incarico annuale gli IdR in posizione utile negli elenchi per titoli e servizi. L’Ufficio provvederà quindi a trasmettere ai Dirigenti scolastici la proposta di nomina dei nuovi incaricati annuali.

Supplenze
Il direttore dell’Ufficio, delegato dall’Ordinario diocesano, provvede, quando necessario e d’intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina dei supplenti annuali o temporanei in posizione utile e, di prassi (fatto salvo il diritto della discrezionalità di nomina da parte dell’Ordinario diocesano), secondo gli elenchi per titoli e servizi.
Per le supplenze si viene chiamati e convocati per via telefonica; in caso di mancata risposta si procede ad altro IdR supplente. L’aspirante all’IRC chiamato per svolgere una supplenza, anche in scuole disagiate, qualora opponesse un rifiuto non verrà richiamato una seconda volta.
Quando un aspirante IdR viene nominato per una supplenza, ha l’obbligo di prendere contatto con l’IdR titolare per concordare insieme programmi, metodologia, didattica, libro di testo, registro e quanto altro occorrente.
A conclusione della supplenza si deve avvertire il direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano, diversamente non potrà essere chiamato per altre supplenze.
Entro il mese di giugno si premurerà di far pervenire in USD copia dei contratti delle supplenze, diversamente non verranno conteggiate per l’elenco diocesano dell’anno successivo.

Domanda per l’IRC
Presentazione domanda per l’IRC
Ogni anno, entro il 30 giugno, tutti gli IdR incaricati a tempo determinato e gli aspiranti all’IRC, devono presentare domanda all’USD su appositi moduli predisposti dall’Ufficio con i requisiti richiesti nella domanda stessa, segnalando anche la sede preferenziale o la richiesta di trasferimento.
I nuovi candidati all’IRC devono inoltre presentare: certificato di residenza, titoli di studio civile di scuola superiore di 2° grado, attestato di laurea o altri titoli accademici, titoli teologici (in originale con fotocopia), foto-tessera e fotocopia del versamento quota, quale contributo all’attività dell’Ufficio.
I titoli di scuola superiore di 2° grado non vengono conteggiati per nessuna categoria.
I nuovi candidati prima di presentare la domanda devono conferire personalmente con l’Ordinario Diocesano o con il direttore dell’USD.
Non si accettano domande di aspiranti all’IRC da parte di coloro che non risiedono in diocesi da almeno un anno.
Rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni, all’atto dell’inoltro della domanda, prevede l’immediata e permanente esclusione da tutti gli elenchi di merito dell’Ufficio IRC della diocesi di Sassari

CONSULENZA PSICOLOGICA finalizzata ad una valutazione della personalità e delle modalità relazionali
Tale consulenza sarà da concordare tramite il Servizio IRC con il professionista indicato .
La spesa è a carico del/la candidato/a
Al termine della consulenza il professionista rilascerà al/la candidato/a una restituzione scritta in duplice copia: una copia rimane al/la candidato/a, l’altra copia (la/ il candidata/o) ha la facoltà di consegnarla al Responsabile del Servizio IRC. Se tale restituzione non verrà consegnata al responsabile del Servizio IRC, la procedura per l’idoneità si interrompe.

TIROCINIO
I candidati individuati per il tirocinio saranno inviati nella scuola indicata e saranno seguiti da un insegnante di religione appositamente formato. Al termine dell’esperienza del tirocinio l’insegnante tutor è tenuto a svolgere una relazione e ad esprimere una valutazione. Le modalità dello svolgimento del tirocinio sono in fase di determinazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna. Il Responsabile del Servizio I.R.C., a sua discrezione, può derogare dallo svol

Allegati

ORGANIGRAMMA

RESPONSABILE:

Mura Antonello

VICE RESPONSABILE:

Monagheddu Rita

COLLABORATORI:

Maresu Maria Tina

Sacchetti Marinella